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Un’ordinanza della Cassazione, pubblicata proprio negli scorsi giorni, ribadisce alcuni dei principi ormai consolidati nelle aule di tribunale.
È obbligatorio un preventivo avviso?
La banca non può segnalare il proprio cliente alla Centrale Rischi senza prima inviargli una lettera con raccomandata a.r. in cui lo avvisa delle conseguenze che potrebbero derivare in caso di persistente morosità. La segnalazione che avviene senza la preventiva comunicazione è illegittima.
La banca è responsabile se non dimostra di avere comunicato al cliente l’imminente registrazione dell’informazione «negativa» nel sistema informatico gestito dalla Centrale rischi. In tal caso – si legge nell’ordinanza della Cassazione – la banca viola tanto gli obblighi dettati dal Codice Privacy che impongono sempre di trattare in modo lecito e proporzionato i dati personali quanto l’articolo 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti.
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Che fare in caso di illegittima segnalazione?
Da quanto detto sopra, si comprende che la segnalazione alla Centrale Rischi è illegittima se l’istituto di credito agisce in base a un semplice ritardo nel pagamento da parte del cliente oppure sulla scorta del solo fatto che gli estratti conto della controparte presentano un saldo passivo. È altresì illegittima se la banca non invia la segnalazione preventiva.
Non è, invece, necessario – per effettuare la segnalazione – che il cliente sia completamente privo di beni. Infatti, la funzione della CR non è quella di segnalare i soggetti “nullatenenti”, ma quella di “mettere in allarme” in anticipo il sistema creditizio circa l’inopportunità di concedere credito a determinati soggetti e in ordine al rischio che alcuni crediti divengano definitivamente irrecuperabili.
Che può fare il correntista quando la segnalazione alla centrale Rischi è illegittima? Il primo passo è quello di chiedere la cancellazione immediata dalla banca dati, offrendo le prove della propria stabilità economica. Se la banca non adempie si può ricorrere in tribunale affinché sia il giudice a ordinare la cancellazione.
In secondo luogo, dimostrando che tale situazione ha determinato un danno – anche solo alla reputazione commerciale – si può chiedere il risarcimento alla banca troppo frettolosa.
Tuttavia il risarcimento non è automatico. Difatti, spiega la Cassazione, in caso sia accertata l’illegittimità della segnalazione della banca alla Centrale Rischi e alla Crif (Centrale rischi finanziaria) l’imprenditore, ingiustamente indicato come «cattivo pagatore», non può avere subito il risarcimento del danno, ma deve provare il danno.
In assenza dei mezzi di prova, tribunale può riconoscere in via equitativa il ristoro del danno non patrimoniale, negando totalmente quello patrimoniale per mancata dimostrazione dei suoi presupposti: il lucro cessante e il danno emergente.
L’articolo Segnalazione centrale rischi: preavviso e risarcimento danno. “Cass. ord. n. n. 207/2019” proviene da adessonews Finanziamenti Agevolazioni Investimenti Norme e Tributi.